Canna fumaria: permesso di costruire solo in caso di beni tutelati ex D.Lgs. 42/04
Edilizia ed urbanistica – Canna fumaria – Intervento di ristrutturazione edilizia – Art. 3 comma 1 lett. d) d.p.r. n. 380/2001 – Art. 10, comma 1 lett. c) d.p.r. n. 380/2001 – Immobili sottoposti a tutela
In accoglimento del ricorso presentato dallo Studio, il Tar ha annullato una ordinanza di demolizione di una canna fumaria rilevando al riguardo che, per le concrete caratteristiche del manufatto (di consistenti dimensioni), si rientra certamente nella fattispecie di intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3 comma 1 lettera d) d.p.r. n. 380/01 in quanto incide sul prospetto e sulla sagoma del preesistente organismo edilizio. Tuttavia il vigente testo dell’art. 10 comma 1 lettera c) d.p.r. n. 380/01, non qualifica più come interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”, come tali assoggettati al previo rilascio del permesso di costruire o della scia sostitutiva di cui all’art. 23 d.p.r. n. 380/01, la cui mancanza giustifica l’applicazione della sanzione demolitoria di cui agli artt. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 l.r. n. 15/08, la modifica del prospetto o della sagoma, salvo, in quest’ultimo caso, che si tratti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del d. lgs. n. 42/04 (ipotesi non sussistente nella specie)
