AIA e prescrizioni fondate su atti pianificatori non ancora efficaci
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) · Inquinamento acustico · Zonizzazione acustica comunale · Efficacia della classificazione acustica · Approvazione provinciale · Art. 29-sexies D.Lgs. 152/2006 · Potere conformativo · Principio di proporzionalità · Obbligo di motivazione rafforzata · Legalità dei parametri ambientali · Rinvio dinamico atipico · Certezza del diritto · Rigassificatore GNL · Stabilimento di interesse strategico
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso del gestore di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto, assistito dallo Studio, avverso l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata da una Provincia. Il punto centrale del contenzioso riguarda la prescrizione tecnica denominata “E.3 – Rumore”, con cui la Provincia ha imposto al gestore il rispetto dei limiti di emissione e immissione acustica definiti dalla classificazione acustica comunale. Tale zonizzazione, tuttavia, non aveva mai ricevuto l’approvazione della Provincia, come richiesto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico (L. n. 447/1995) e dalla legge regionale ligure (L.R. n. 12/1998), risultando pertanto priva di efficacia giuridica. La prescrizione rinviava altresì a futuri aggiornamenti della zonizzazione, rendendola dal contenuto indeterminato.
Al riguardo il Tar ha chiarito che la classificazione acustica del territorio adottata da un Comune acquista efficacia giuridica vincolante esclusivamente a seguito dell’approvazione da parte della Provincia competente, in conformità al disposto della L. n. 447/1995 e delle leggi regionali di attuazione. In assenza di tale approvazione, l’atto adottato rimane privo di valore precettivo e trovano applicazione i limiti acustici previsti dalla normativa statale (D.P.C.M. 1° marzo 1991).
Nel contempo i parametri e i valori limite che fondano le prescrizioni dell’AIA devono essere desumibili da fonti normative vigenti o da atti amministrativi validamente perfezionati. Non è consentito fondare obblighi conformativi su atti pianificatori meramente adottati ma non ancora efficaci.
Nel contempo il Tar ha sottolineato che l’imposizione di prescrizioni limitative che incidono significativamente sull’operatività di un impianto produttivo di rilevanza strategica richiede una motivazione specifica e analitica, che si confronti con le osservazioni tecniche puntuali presentate dal gestore nel corso del procedimento.
