Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio — Ordinanza n. 2/2026

Giudizio erariale: criterio della condotta prevalente ai fini della competenza territoriale della Corte dei Conti

Corte dei conti · responsabilità erariale · competenza territoriale · art. 18 c.g.c. · sistema corruttivo · concorsi pubblici · danno da disservizio · nesso di causalità · fatto causalmente prevalente · unicità del giudizio · causalità materiale e giuridica.

In relazione ad una contestazione contabile concernente un danno erariale da disservizio derivante da un presunto sistema corruttivo coinvolgente più soggetti radicati in diverse sedi di servizio nel territorio, la Corte dei Conti Sez. Giurisd. Lazio ha declinato la propria competenza, ritenendo che non occorresse fare riferimento alle sedi di servizio dei convenuti. Infatti ai sensi dell’art. 18 c.g.c., quando un unico evento di danno è determinato dal concorso di più condotte commesse in regioni diverse, il criterio soggettivo della sede di servizio risulta insufficiente. Occorre applicare un criterio oggettivo, identificando il “fatto giuridico illecito” che, considerato autonomamente, sarebbe in grado di determinare l’evento di danno.

In questo caso la competenza spetta alla Sezione territoriale nella cui circoscrizione si colloca l’attività ineliminabile e causalmente prevalente (fattispecie nella quale l’attività di procacciamento degli affari — con contatto diretto con i candidati e definizione delle condizioni economiche della corruzione — svolta in altra regione, è stata ritenuta logicamente e causalmente antecedente e prevalente rispetto alle condotte “terminali” dei soggetti operanti a Roma).