Consiglio di Stato n. 2937/2025

Controversie CONI: applicabilità del rito speciale ex art. 119 c.p.a.

Giustizia sportiva · CONI · Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.) · Rito abbreviato · Art. 119 c.p.a. · Dimezzamento dei termini processuali · Irricevibilità per tardività · Appello · Provvedimento di radiazione · Risarcimento del danno · Art. 32 c.p.a.

La controversia trae origine dalla radiazione di un componente dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, disposta a seguito di accertate condotte illecite consistenti nella creazione di un sistema di affiliazioni fittizie volte a influenzare il diritto di voto in sede assembleare federale. Il ricorso proposto dal radiato dinanzi al Collegio di Garanzia del C.O.N.I., assistito dallo Studio veniva rigettato.


L’interessato adiva quindi il TAR per il Lazio, chiedendo sia l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia sia il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale, inclusa la componente psicologica), lamentando la violazione del principio del contraddittorio nel corso del procedimento sportivo. Il TAR dichiarava inammissibile la domanda di annullamento (per i noti limiti della giurisdizione amministrativa sugli atti delle Federazioni sportive) e respingeva la domanda risarcitoria.


L’appellante impugnava la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, reiterando le doglianze risarcitorie. Le parti resistenti (C.O.N.I. e F.I.P.M.) sollevavano in via preliminare l’eccezione di irricevibilità dell’appello per tardività, sostenendo l’applicabilità del rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a. — con conseguente dimezzamento del termine per appellare — anche al giudizio di secondo grado.


Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione, confermando che le controversie aventi ad oggetto provvedimenti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali rientrano nel rito speciale di cui all’art. 119, comma 1, lett. g), c.p.a., che prevede il dimezzamento di tutti i termini processuali. Il dimezzamento opera non solo nel giudizio di primo grado, ma si estende ai giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo in virtù dell’art. 119, comma 7, c.p.a.