Priorità nell’esame del ricorso incidentale escludente: presupposti
Appalti pubblici · Requisiti minimi · Offerta tecnica · Commissione giudicatrice · Ricorso incidentale escludente · CTU · Verifica anomalia · Equivalenza CCNL · Art. 11 D.Lgs. 36/2023 · Art. 110 D.Lgs. 36/2023.
Il TAR Umbria ha accolto in parte il ricorso incidentale proposto dall’impresa aggiudicataria della gara, assistita dallo Studio, ritenendo fondate le censure relative alla mancanza, nell’offerta della ricorrente, di due requisiti tecnici minimi previsti a pena di esclusione (assenza di un sistema di controllo PLC con monitor touch screen e mancata dimostrazione dell’attività anti-biofilm del detergente offerto). Sul piano processuale, la sentenza valorizza il principio della priorità di esame del ricorso incidentale escludente, discostandosi quindi dall’orientamento del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia UE e sottolineando che, in presenza di censure incidentali immediatamente espulsive, il relativo esame può assumere carattere prioritario rispetto al ricorso principale, nel caso in cui quest’ultimo contenga doglianze solo potenzialmente escludenti e dipendenti da ulteriori valutazioni discrezionali della stazione appaltante. Il Collegio ha inoltre confermato la legittimità della verifica di anomalia dell’offerta ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 e della valutazione di equivalenza delle tutele lavoristiche ex art. 11 D.Lgs. 36/2023 svolte dalla stazione appaltante, ribadendo che tali giudizi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza. In particolare, il giudice ha valorizzato il fatto che il CCNL applicato dall’aggiudicataria garantisse condizioni economiche non inferiori, bensì superiori, rispetto a quelle richieste dalla lex specialis, escludendo quindi profili di inadeguatezza nella verifica di equivalenza delle tutele.
