Tar Salerno 245/2026

Interdittiva antimafia: illegittima in carenza di previo contraddittorio

Informativa antimafia interdittiva · White List · Contraddittorio procedimentale · Art. 92 comma 2- bis D.Lgs. 159/2011 · Comunicazione di avvio del procedimento · Misure di prevenzione collaborativa · Art. 94-bis D.Lgs. 159/2011 · Art. 21-octies comma 2 L. 241/1990 · Inapplicabilità della sanatoria formale · Discrezionalità tecnica del Prefetto · Art. 41 Cost.

La vicenda contenziosa aveva ad oggetto l’adozione di informazione antimafia interdittiva, con cancellazione dalla White List. La Società colpita dalla misura interdittiva, assistita dallo Studio, ha impugnato la misura, lamentando tra l’altro l’illegittimità del provvedimento adottato senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, privando l’impresa della possibilità di presentare proprie deduzioni e documentare misure di self-cleaning. Il Tar ha accolto il ricorso, statuendo che l’art. 92, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 impone alla Prefettura di dare comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento di accertamento prima dell’adozione dell’interdittiva. Tale obbligo è particolarmente stringente quando l’amministrazione intende adottare un provvedimento sfavorevole che smentisce una valutazione positiva espressa in tempi recenti (nella specie, la recente iscrizione in White List).

Nel contempo la “sanatoria” ex art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990 non può applicarsi alle interdittive antimafia. Queste ultime sono espressione di una valutazione discrezionale tecnica del Prefetto, sicché non è possibile stabilire ex ante con certezza che l’apporto difensivo del privato non avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento. Il dialogo procedimentale tra impresa e Prefettura peraltro è necessario non solo per consentire la contestazione dei fatti, ma anche per valutare l’applicabilità di misure meno afflittive dell’interdittiva, come le “misure di prevenzione collaborativa” previste dall’art. 94-bis del Codice Antimafia, configurabili in caso di agevolazione mafiosa meramente occasionale.