Illegittimità la gara di accordo quadro indetta da centrale di committenza senza la previa considerazione dell’esistenza di convenzione quadro di altro soggetto aggregatore
Soggetti aggregatori · Acquisti centralizzati · Convenzione quadro · Obbligo di ricorso a Consip/soggetti aggregatori · Acquisto autonomo · Deroga · Art. 1 comma 510 L. 208/2015 · Art. 9 D.L. 66/2014 · Obbligo di motivazione preventiva · Autorizzazione preventiva dell’organo di vertice · Motivazione postuma · Vigilanza armata · Difetto di istruttoria · Servizi aggregabili
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un RTI, assistito dallo Studio, aggiudicatario della convenzione quadro stipulata dalla Regione Lazio (in qualità di soggetto aggregatore) per i servizi di vigilanza armata, avverso la gara indetta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per i medesimi servizi di vigilanza armata presso le proprie sedi. Il RTI ha lamentato la violazione della normativa che impone alle pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi tramite le centrali di committenza o i soggetti aggregatori per le categorie di beni e servizi individuate dalla normativa di settore (tra cui i servizi di vigilanza armata), sostenendo che la CMRC non avesse adeguatamente motivato la deroga né avesse ottenuto un’apposita autorizzazione preventiva dell’organo di vertice.
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso, sottolineando l’obbligatorietà del ricorso ai soggetti aggregatori, salve stringenti e motivate deroghe, ammesse esclusivamente qualora i beni o i servizi oggetto della stessa non siano idonei a soddisfare lo specifico fabbisogno dell’Amministrazione per assenza di caratteristiche essenziali, valutate in senso oggettivo e funzionale. Al contrario non è sufficiente una valutazione soggettiva di maggiore convenienza economica. Inoltre la scelta di procedere ad acquisti autonomi deve essere autorizzata in modo specifico e preventivo dall’organo di vertice amministrativo, con una motivazione circostanziata che illustri le ragioni tecniche oggettive per cui la convenzione esistente non è adeguata al fabbisogno. Un’autorizzazione rilasciata dall’organo di vertice successivamente all’adozione dell’atto di indizione della gara non è idonea a sanare il vizio di legittimità dell’atto originario.
