Tar Palermo 560- 561/2026

Parità di genere: conseguenze in caso di assenza in gara del criterio ex art. 108, co. 7 D.Lgs. 36/2023

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Il Tar Palermo ha rigettato l’impugnativa della seconda graduata avverso l’aggiudicazione disposta in favore della prima graduata, assistita dallo Studio, per la fornitura del vitto ai detenuti negli istituti penitenziari della Sicilia.


Tra le varie tematiche di interesse delle pronunce gemelle, con le quali il Tar ha rigettato le impugnative della seconda graduata, merita di essere segnalato, anzitutto, il rigetto della censura della ricorrente deducente la mancata previsione di un criterio premiale per la parità di genere ai sensi dell’art. 108, co. 7 D.Lgs. 36/2023. Secondo il Tar l’interesse strumentale alla riedizione della gara deve essere sorretto da una lesione concreta e non meramente ipotetica della posizione del ricorrente, con ragionevoli prospettive di ottenere l’utilità richiesta. In tale contesto la carenza lamentata non giustifica l’annullamento del bando quando tutti i concorrenti — incluse sia la ricorrente sia l’aggiudicataria — possiedono già la relativa certificazione, rendendo il criterio ininfluente sull’esito della gara.


Inoltre il Tar ha rimarcato, in accoglimento della linea difensiva dello Studio, che per l’avvalimento avente a oggetto un requisito di capacità economica (quale il fatturato specifico), ancorchè richiesto a titolo di capacità tecnica al fine di corroborare l’esperienza maturata nel settore, non è necessaria l’individuazione puntuale delle risorse fisiche messe a disposizione dall’ausiliaria, essendo sufficiente la messa a disposizione della complessiva credibilità economica.