Tar Lazio 16694/2025

Sui limiti al diritto di accesso agli atti AGCOM di contrasto alla pirateria digitale

Accesso agli atti · art. 116 c.p.a. · AGCOM · Piracy Shield · pirateria digitale · diritto d’autore · segreto istruttorio · Servizi digitali e provider di accesso alla rete

Un fornitore di servizi di accesso alla rete e di sicurezza informatica (CDN e DNS resolver) ha impugnato il diniego parziale di accesso agli atti opposto dall’AGCOM, chiedendo al contempo l’accertamento del proprio diritto di accedere ai documenti concernenti il procedimento che aveva condotto all’adozione della delibera AGCOM n. 49/25/CONS, con la quale era stato ordinato all’operatore di disabilitare la risoluzione DNS e di cessare l’instradamento verso gli indirizzi IP e i domini segnalati dai titolari dei diritti attraverso la piattaforma “Piracy Shield”, al fine di contrastare la diffusione illecita in streaming di eventi sportivi.

Il contenzioso ha riguardato anche i titolari dei diritti sugli eventi sportivi, tra i quali anche la Società assistita dallo Studio.

Il Tar Lazio, nel respingere l’impugnativa, ha chiarito che nel rito speciale in materia di accesso, il giudice può verificare d’ufficio la sussistenza di tutti i presupposti normativi dell’accesso, anche prescindendo dalla specifica motivazione addotta dall’Amministrazione nel diniego impugnato, e può rigettare la domanda per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento. Inoltre, qualora il provvedimento amministrativo non imputi alcuna condotta illecita al destinatario dell’ordine (individuato come mero esecutore di misure inibitorie nei confronti di terzi), viene meno l’interesse qualificato a conoscere le prove delle condotte illecite di quei terzi. L’ordine di blocco tecnico non trasforma l’intermediario in soggetto direttamente accusato nel procedimento.