Obbligo di sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del progettista: limiti
Appalti pubblici · Offerta tecnica · Criteri di valutazione · Tecnico Competente in Acustica (TCA) · Sottoscrizione dell’offerta · Indeterminatezza dell’offerta · Discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice · Sindacato giurisdizionale · Riduzione del rumore · Migliorie manutentive · Proposta progettuale alternativa
La controversia traeva origine dalla procedura aperta indetta dalla Fondazione La Biennale di Venezia per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del Padiglione Centrale nei Giardini della Biennale di Venezia. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione in favore del concorrente, assistito dallo Studio, dinanzi al TAR Veneto lamentando irregolarità nell’attribuzione dei punteggi tecnici all’offerta vincitrice con riferimento a due specifici sub-criteri: il sub-criterio B.2 (“Riduzione del rumore”) e il sub-criterio B.1 (“Miglioramento della manutenzione impiantistica”). In particolare, con riferimento al primo sub-criterio, l’appellante sosteneva che il calcolo acustico presentato dall’aggiudicataria non fosse sottoscritto dal Tecnico Competente in Acustica (TCA) come asseritamente richiesto dalla lex specialis, che i valori indicati fossero contraddittori e quindi indeterminati, e che la propria proposta progettuale “alternativa” avrebbe dovuto ricevere un punteggio almeno equivalente. Con riferimento al sub-criterio B.1, le migliorie offerte dall’aggiudicataria venivano contestate come non concrete o già previste dal progetto a base di gara. Sia Tar che Consiglio di Stato hanno rigettato il gravame, chiarendo anzitutto che se il disciplinare di gara impone che un calcolo tecnico sia “eseguito” da un professionista abilitato (nella specie, dal TCA) senza prescriverne espressamente la “sottoscrizione”, la mancanza della firma non inficia la validità dell’offerta qualora il professionista sia chiaramente individuabile e i dati siano a lui riferibili. Inoltre la presenza di errori materiali o refusi nell’offerta tecnica (es. indicazione di valori numerici discordanti in sezioni diverse della relazione) non determina l’indeterminatezza o l’inammissibilità della stessa se, dal complesso della documentazione tecnica e dai prospetti riepilogativi, è possibile ricostruire univocamente la volontà del concorrente e il contenuto tecnico della proposta.
