Consiglio di Stato n. 5679/2025

Esclusione per grave illecito professionale: illegittima in carenza di previo contraddittorio

Appalti pubblici · Grave illecito professionale · Esclusione dalla gara · Art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016 · Contraddittorio procedimentale · Self-cleaning · Misure di ravvedimento operoso · Affidabilità professionale · Obbligo di comunicazione · Requisiti di partecipazione · Casellario ANAC

In accoglimento dell’appello proposto dallo Studio, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di esclusione per grave illecito professionale adottato da un Comune nei confronti di una società, senza tuttavia aver previamente esperito una fase di contraddittorio. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’operatore economico interessato da fatti sintomatici di potenziale illecito professionale deve essere posto in condizione di dimostrare l’adozione di efficaci misure di self-cleaning. La stazione appaltante è tenuta a valutare tali misure non soltanto ai fini delle gare future, ma anche con riferimento alla procedura in corso al momento della loro adozione.La valutazione deve riguardare la capacità delle misure adottate di rimediare tanto a comportamenti contrattualmente scorretti, quanto a condotte proceduralmente sleali (quali l’omessa comunicazione di vicende rilevanti). Il contraddittorio è finalizzato a verificare se la “slealtà” sia ascrivibile esclusivamente al precedente assetto organizzativo decisionale ovvero permanga anche a seguito della ristrutturazione aziendale. In tale contesto la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale e l’omessa valutazione delle misure di self-cleaning determinano l’illegittimità del provvedimento di esclusione per vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. La stazione appaltante non può invocare la “slealtà” del concorrente quale ragione sufficiente per esimersi dall’obbligo di garantire la partecipazione procedimentale.