Consiglio di Stato n. 6915/2025

Sulla valutazione dell’esperienza quale criterio di attribuzione punteggio tecnico e sulla spendibilità della certificazione ISO 27001 in capo ai consorzi

Appalti pubblici · Offerta economicamente più vantaggiosa · Discrezionalità tecnica · Sindacato giurisdizionale · Esperienza pregressa · Soccorso istruttorio processuale · Favor participationis · Consorzi · Certificazione ISO 27001 · Comprova dei requisiti · Lex specialis

Il CONI ha affidamento il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e tecnologica, pronto intervento, conduzione degli impianti e fornitura di materiale di consumo presso i Centri di Preparazione Olimpica di Roma, Formia e Tirrenia. L’affidamento, disposto in favore di Società assistita dallo Studio, è stato impugnato dalla seconda graduata lamentando che il punteggio tecnico attribuito all’aggiudicatario per l’esperienza nella gestione di strutture sportive di primaria importanza” fosse basato su una documentazione insufficiente a dimostrare la gestione di impianti “di alto livello” e che la durata del contratto documentato fosse al di sotto di quella richiesta. Il ricorso è stato accolto in primo grado. La sentenza è stata tuttavia appellata dallo Studio ed il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, sottolineando in particolare che concetti quali “impianto di primaria importanza” o “struttura di alto livello”, in assenza di una definizione normativa o convenzionale nel bando, integrano nozioni a contenuto variabile il cui riempimento semantico è riservato alla Commissione giudicatrice in sede di valutazione, con decisione incensurabile dal G.A., salva manifesta irragionevolezza. Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato che la documentazione prodotta a dimostrazione dell’esperienza pregressa (es. certificati di regolare esecuzione) costituisce la mera comprova di quanto dichiarato nell’offerta tecnica e non si identifica con l’offerta tecnica stessa; di conseguenza la stessa può essere suscettibile di soccorso istruttorio, anche in sede processuale. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che per le certificazioni di sistema (come la ISO 27001), se l’attività specifica per cui la certificazione è richiesta è svolta da una sola consorziata esecutrice, il possesso del requisito in capo a quest’ultima è sufficiente per l’attribuzione del relativo punteggio al consorzio, salvo disposizione contraria della lex specialis di carattere univoco e inequivoco.