Obbligo di specificità dei CAM nelle gare pubbliche
Appalti pubblici · Criteri Ambientali Minimi (CAM) · Obbligatorietà dei CAM · Principio del Risultato · Principio della Fiducia · D.Lgs. n. 36/2023 · Lex specialis · Illegittimità del bando · Impugnazione dell’aggiudicazione · Sostenibilità ambientale · Punteggi premiali · Tutela giurisdizionale · Art. 9 Cost. · Art. 41 Cost.
La controversia muove dall’annullamento, da parte dello stesso Consiglio di Stato con sentenza n. 4701/2024, di una procedura di gara regionale per il servizio di manutenzione degli impianti tecnologici di un’azienda ospedaliera, annullata per mancata integrazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella documentazione di gara. In attesa dell’espletamento di una nuova procedura ordinaria, altra azienda ospedaliera indiceva una “gara-ponte”, anch’essa priva dell’inserimento dei CAM come clausole obbligatorie. La ricorrente, assistita dallo Studio e partecipante alla gara ponte, impugnava l’affidamento ad altra impresa lamentando la violazione della normativa imperativa sui CAM. Mentre il TAR respingeva il ricorso valorizzando i principi del risultato e della fiducia, valorizzando che la stessa ricorrente aveva presentato una offerta conforme ai CAM, sanando quindi il vizio, il Consiglio di Stato al contrario ha accolto l’appello statuendo che l’inserimento dei Criteri Ambientali Minimi nei documenti di gara costituisce un obbligo imperativo e inderogabile. La loro omissione determina l’illegittimità della lex specialis, che non può essere sanata né dalla presentazione di offerte tecnicamente virtuose da parte dei concorrenti, né da riferimenti generici alla sostenibilità ambientale. Né i principi sanciti dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 possono essere utilizzati come strumenti di sanatoria di atti amministrativi difformi dal paradigma normativo. Essi non hanno la funzione di limitare il diritto di difesa dei concorrenti né possono imporre all’operatore privato l’onere di segnalare i vizi del bando prima della gara, a pena di decadenza dall’impugnazione. Inoltre la previsione di punteggi migliorativi (premiali) per le offerte “verdi” in sede di valutazione tecnica non può sostituire l’obbligo di inserire i CAM come requisiti prestazionali e contrattuali minimi, poiché ciò degraderebbe un contenuto necessario all’alea delle offerte volontarie.
